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Rinnovare un marchio comunitario

Un marchio comunitario registrato è valido per dieci anni dalla data di deposito della domanda di registrazione. La registrazione può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.

La procedura
 

  • Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione l’UAMI informa per iscritto il titolare o il suo rappresentante o qualsiasi altro titolare di diritti iscritti nel registro dei marchi comunitari che la registrazione dev’essere rinnovata.
  • La domanda di rinnovo dev’essere presentata e la tassa di rinnovo dev’essere pagata nei sei mesi che precedono l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione.
  • Se non viene depositata in tempo alcuna domanda, è ancora possibile un rinnovo tardivo entro un termine supplementare di sei mesi. Va presentata la domanda di rinnovo tardiva e la tassa di rinnovo deve essere pagata con una sovrattassa del 25% prima dello scadere del periodo di tolleranza, che decorre dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese in cui il marchio avrebbe dovuto essere rinnovato.
  • Se non viene presentata alcuna domanda di rinnovo, o se una domanda è presentata dopo la scadenza del termine supplementare, l’UAMI informa per iscritto il titolare del marchio comunitario che il marchio è stato cancellato e radiato dal registro e che ne verrà data comunicazione nel Bollettino dei marchi comunitari.

 

Se il titolare del marchio comunitario non è d’accordo con la cancellazione e con la radiazione del marchio dal registro in conseguenza del mancato rinnovo, ha la possibilità di chiedere all’Ufficio di emettere una decisione al riguardo.

Trasformazione o rinnovo?
Si può scegliere di non rinnovare la registrazione, ma di continuare a mantenere i diritti in taluni Stati membri; a tal fine, si può presentare una domanda di trasformazione. La domanda dev’essere depositata entro tre mesi dalla scadenza del termine supplementare per il rinnovo.

Come effettuare il rinnovo
Il marchio comunitario può essere rinnovato direttamente dal titolare o dal suo rappresentante. La domanda può essere inoltrata on line (e-renewal) oppure depositando il modulo cartaceo di domanda di rinnovo. Il sistema di rinnovo elettronico guiderà l’utente passo per passo e calcolerà automaticamente la tassa necessaria.

Va rilevato che, in caso di rinnovo tramite sistema elettronico, è prevista una riduzione del 10% sulla tassa di rinnovo di base.

L’UAMI invierà al titolare del marchio o al suo rappresentante una comunicazione scritta ufficiale a distanza di pochi giorni dalla scadenza effettiva del marchio comunitario. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il Registro dei marchi comunitari verrà aggiornato e verrà pubblicato un avviso nel Bollettino dei marchi comunitari.

Rinnovo parziale di un marchio comunitario
Sia nel rinnovo tramite il sistema elettronico (e-renewal) che utilizzando il modulo cartaceo, è possibile precisare se si desidera rinnovare l’intero marchio comunitario o procedere al rinnovo parziale di un marchio comunitario, scegliendo in tal caso di cancellare alcune classi.

Modifiche all’elenco di prodotti e servizi
Nell’ambito della domanda di rinnovo, è possibile non solo cancellare talune classi, bensì anche modificare l’elenco dei prodotti e servizi. Le modifiche, tuttavia, saranno sottoposte a esame e saranno accettate soltanto se necessarie per limitare l’ambito di applicazione dei prodotti e servizi. La richiesta di modifiche all’elenco di prodotti e servizi può essere inoltrata soltanto tramite il modulo cartaceo.

Costi
I costi per il rinnovo sono i seguenti:

  • tassa di rinnovo di base per un marchio individuale: 1 500 EUR
  • tassa di rinnovo per via elettronica: 1 350 EUR
  • tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi a partire dalla quarta per un marchio individuale: 400 EUR
  • tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo: 3 000 EUR
  • tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi a partire dalla quarta per un marchio collettivo: 800 EUR
  • rinnovo tardivo: 25% della tassa di rinnovo (non oltre l’importo massimo di 1 500 EUR)

 

Mancato rinnovo di un marchio comunitario
In caso di mancato rinnovo, un marchio comunitario sarà dichiarato scaduto circa due settimane dopo la fine del periodo supplementare. La cancellazione avrà tuttavia effetto il giorno successivo a quello in cui il marchio è scaduto. L’UAMI informerà il titolare del marchio per iscritto e il marchio sarà cancellato dal registro.