Registrazione
Una domanda di marchio comunitario è registrata qualora siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
- dall’esame del marchio non sono emerse obiezioni, oppure le obiezioni sollevate sono state superate;
- non è stata proposta alcuna opposizione, o le opposizioni proposte sono state respinte.
Pubblicazione
Il marchio registrato verrà pubblicato nella parte B del bollettino dei marchi comunitari. L’UAMI invierà al richiedente un link per scaricare un certificato in formato PDF.
I diritti conferiti da un marchio comunitario prevalgono contro i terzi a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia si potrà rivendicare un equo indennizzo per fatti emersi dopo la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario. Fino alla pubblicazione della registrazione i tribunali non possono decidere sul merito di un caso.
Certificato di registrazione
Il certificato rilasciato dall’UAMI contiene:
- la data di deposito della domanda;
- il numero del fascicolo di domanda;
- la data di pubblicazione della domanda;
- il nome e l’indirizzo del richiedente;
- il nome e il domicilio professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un dipendente. Se vi sono più rappresentanti, sono iscritti nel certificato soltanto il nome e il domicilio professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole “e altri”. Nel caso di un’associazione di rappresentanti, sono iscritti soltanto il nome e l’indirizzo dell’associazione;
- una riproduzione del marchio. In caso di registrazione di marchio a colori, questo particolare è specificato, a meno che il richiedente abbia dichiarato che non intende rivendicare la protezione del colore. Se il richiedente ha depositato una descrizione del marchio, tale descrizione sarà riportata nel certificato;
- un elenco dei prodotti e servizi coperti dal marchio;
- la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda;
- la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione.
Il certificato può contenere inoltre le seguenti informazioni (sempre che avessero costituito oggetto della domanda):
- le indicazioni relative alla data di priorità;
- le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione;
- le indicazioni relative alla rivendicazione della preesistenza di un marchio anteriore registrato a norma dell’articolo 34 RMC;
- l’indicazione che il marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC, ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto;
- una dichiarazione con cui il richiedente rinuncia a qualsiasi diritto esclusivo su un elemento del marchio, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, RMC;
- l’indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
- una dichiarazione che la domanda è il risultato di una trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell’articolo 156 RMC, unitamente alla data della registrazione internazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o alla data di registrazione dell’estensione territoriale alla Comunità europea effettuata successivamente alla registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid e, se del caso, la data di priorità della registrazione internazionale.
Altre copie del certificato
Previo pagamento di una tassa, l’Ufficio rilascia copie, autenticate o non autenticate, del certificato di registrazione.
Modifiche del marchio comunitario dopo la registrazione
È possibile apportare talune modifiche al marchio comunitario dopo la registrazione. Tra le modifiche ammesse si annoverano:
- la correzione di errori rinvenuti nel registro e nella pubblicazione della domanda;
- le modifiche della registrazione, quali la limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi;
- la divisione della registrazione;
- la rettifica del nome o dell’indirizzo del titolare del marchio comunitario o del suo rappresentante registrato;
- la rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario