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La procedura di registrazione

Negli ultimi anni il tempo che trascorre dal momento della domanda alla registrazione di un marchio comunitario è diminuito drasticamente. L’attuale obiettivo dell’UAMI è quello di procedere direttamente con la registrazione delle domande di marchio comunitario che non sono oggetto di opposizione entro 26 settimane. Per maggiori informazioni si rimanda al nostro standard di servizio “tempestività”.

Posizionando il cursore sulle singole caselle, si otterranno informazioni sintetiche su ciascuna procedura.

CTM Flowchart 
  • Deposito della domanda Le domande di registrazione di un marchio comunitario possono essere depositate direttamente presso l’UAMI oppure presso un qualsiasi ufficio centrale della proprietà industriale.
  • Esame L’ESAME della domanda comprende:
    - l’attribuzione di una data di deposito;
    - la verifica dei requisiti formali, tra cui il controllo della firma, delle lingue, dei dati relativi al titolare e/o al rappresentante, dei diritti di priorità e/o preesistenza;
    - la classificazione;
    - l’accettazione o il rifiuto del segno come marchio;
    - l’invio dell'elenco dei prodotti e servizi al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
  • Ricerche L’Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria e trasmette la domanda agli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri, perché effettuino le ricerche nei propri registri nazionali. L’Ufficio invia quindi tutte le relazioni al richiedente o al suo rappresentante.

    Si tenga presente che, con l’adozione del regolamento n. 422/2004 del Consiglio, le relazioni di ricerca nazionali diventeranno facoltative per le domande di registrazione depositate a decorrere dal 10 marzo 2008. La relazione di ricerca comunitaria continuerà a essere redatta e trasmessa dall’UAMI.
  • Pubblicazzione Se l’esito dell’esame dell’UAMI è positivo, la domanda viene pubblicata nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari. In questo modo viene garantita a chiunque la possibilità di opporsi a una domanda di registrazione di marchio comunitario.
  • Opposizione Può opporsi alla registrazione chiunque sia titolare di un marchio anteriore simile o identico (che si tratti di un marchio comunitario o di uno o più marchi nazionali o internazionali validi in uno o più Stati membri dell’UE). Un terzo può presentare opposizione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della domanda di marchio comunitario.
  • Registrazione Il marchio comunitario può essere registrato se non sono depositate opposizioni oppure se l’esito dell’opposizione è favorevole al richiedente. La procedura di registrazione consta delle fasi seguenti:
    - pubblicazione del marchio registrato nella parte B del Bollettino dei marchi comunitari;
    - emissione del certificato di registrazione.
  • Nullità/Decadenza Per tutto l’arco della durata di un marchio comunitario, il suo titolare può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti a seguito di un procedimento per dichiarazione di decadenza, oppure il marchio comunitario può essere dichiarato nullo in seguito a un procedimento per dichiarazione di nullità. L'UAMI ha competenza esclusiva per quanto concerne le domande di decadenza o di nullità depositate direttamente presso l’Ufficio.
  • Rappresentanza dinanzi all'UAMI Per garantire la possibilità di scambi di comunicazioni tra l’Ufficio e i suoi clienti, è necessario che all’Ufficio sia nota l’identità della persona designata come interlocutore. In alcuni casi è obbligatorio nominare un rappresentante che agisca per conto del cliente.
  • Consultazione dei fascicoli e rilascio di copie I fascicoli dei MC possono essere consultati su richiesta
  • Modifiche nel registro In qualsiasi momento nel corso della procedura di registrazione è possibile iscrivere nel registro vari tipi di modifiche (trasferimenti, ritiri, rinunce, licenze, ecc.)
  • Ricorso Qualsiasi decisione definitiva adottata da uno degli organi dell’Ufficio, qualora sia ritenuta lesiva da una parte, è suscettibile di ricorso su iniziativa di questa parte. Il ricorso va proposto dinanzi alle Commissioni di ricorso dell’Ufficio.
  • Mediazione L’UAMI offre un servizio di mediazione alle parti di procedimenti di ricorso, consentendo di giungere a una composizione amichevole senza che sia necessaria una decisione delle Commissioni.