Pubblicazione della domanda di marchio comunitario
Quando la domanda di registrazione è accettata, essa viene pubblicata nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari. La pubblicazione nel Bollettino viene effettuata non appena le relazioni di ricerca dell’ufficio centrale e dell’UAMI sono state inviate al richiedente.
Con la pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino, comincia a decorrere il termine di tre mesi per depositare un’opposizione.
Dopo la pubblicazione di una domanda di marchio comunitario possono essere indirizzate all’Ufficio osservazioni di terzi, che possono riguardare l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.
Inoltre, la pubblicazione della domanda di marchio comunitario nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari consente di richiedere la consultazione del fascicolo.
Per ciascuna domanda pubblicata vengono indicate, se del caso, le seguenti informazioni:
- numero del fascicolo di domanda;
- data di deposito della domanda;
- data di pubblicazione della domanda nel Bollettino dei marchi comunitari;
- riproduzione del marchio;
- marchio collettivo;
- marchio tridimensionale/ologramma/marchio sonoro/marchio olfattivo/marchio di colore/altro;
- descrizione del marchio;
- indicazione del colore o dei colori;
- elementi figurativi (classificazione di Vienna)
- clausola di rinuncia del titolare a diritti esclusivi (disclaimer);
- acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso;
- nome, indirizzo e cittadinanza/nazionalità del richiedente;
- nome e indirizzo del rappresentante;
- lingua usata per il deposito e seconda lingua;
- prodotti e servizi protetti (classificazione di Nizza);
- paese, data e numero della domanda di cui è stata rivendicata la priorità;
- nome dell’esposizione e data della prima esposizione (priorità ai sensi dell’articolo 33 del regolamento sul marchio comunitario (RMC));
- preesistenza: paese; a) numero di registrazione; b) data di registrazione; c) data di deposito; d) data di priorità;
- trasformazione: numero della registrazione internazionale che designa la Comunità europea cancellata; a) data della registrazione internazionale o (se del caso) della designazione successiva; b) data della priorità della registrazione internazionale (se del caso).