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Ricorso

“Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste”. Si considera che una decisione “non abbia accolto le richieste di una parte” soltanto se la parte non ha ottenuto il provvedimento richiesto. Ciò significa che, per esempio, nel caso in cui una parte, titolare di vari diritti anteriori, si opponga a una domanda di marchio comunitario, la decisione “non avrà accolto le sue richieste” se la divisione Opposizione respinge l’opposizione. Non si considera come decisione che “non ha accolto le richieste di una parte” l’ipotesi in cui la divisione Opposizione accolga l’opposizione basandosi soltanto su uno dei vari diritti anteriori (sentenza del Tribunale 16 settembre 2004, causa T-342/02, MGM/Moser Group Media, S.L.).

Di norma, può essere oggetto di ricorso soltanto una decisione che pone fine a un procedimento. Una decisione provvisoria non può generalmente essere oggetto di ricorso, a meno che non consenta un ricorso indipendente.

La decisione deve essere correlata ai procedimenti previsti nel regolamento sul marchio comunitario o nel regolamento su disegni e modelli comunitari. Le decisioni dell’Ufficio in merito all’accesso a documenti non possono essere oggetto di ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso.

Coloro che intendono depositare un ricorso, possono utilizzare il modulo cartaceo predisposto dall’Ufficio. Al riguardo, si rimanda anche alle note esplicative.

Mediazione
Dopo aver presentato un ricorso, e dietro pagamento della tassa di ricorso, le parti possono richiedere una mediazione. La procedura di mediazione consente alle parti di riunirsi per raggiungere una composizione amichevole senza che sia necessaria una decisione formale delle Commissioni. Informazioni complete sulla procedura sono disponibili alla pagina dedicata alla mediazione sul sito web dell’UAMI.

Termine e forma di un ricorso
Occorre distinguere tra l’atto introduttivo del ricorso (“ricorso” vero e proprio) e la memoria contenente i motivi del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione impugnata. Come per qualunque altro procedimento dinanzi all’Ufficio, non vi è alcun obbligo di utilizzare il modulo ufficiale messo a disposizione dall’Ufficio a tale scopo; tuttavia, l’uso di tale modulo è consigliato in quanto contribuisce a evitare errori di compilazione che potrebbero comportare l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso deve contenere i dati del ricorrente, il numero della decisione impugnata o qualunque altro riferimento che ne consenta un’immediata individuazione, nonché la portata del ricorso. Entro il medesimo termine di due mesi, l’Ufficio deve inoltre ricevere comunicazione dell’avvenuto pagamento della tassa di ricorso. Il ricorso può eventualmente contenere un’esposizione dei motivi del ricorso, ma una memoria separata contenente tali motivi può anche essere depositata separatamente, entro quattro mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione impugnata.

Sia il ricorso sia la memoria contenente i motivi del ricorso devono essere presentati per iscritto nella lingua in cui è stata redatta la decisione impugnata. Ambedue possono essere inviati a mezzo posta ordinaria, corriere o fax, oppure consegnati direttamente all’Ufficio.

Revisione
Una volta ricevuta la memoria contenente i motivi del ricorso, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso sottopone il ricorso (ossia l’atto introduttivo di ricorso e la memoria contenente i motivi) all’organo che ha emesso la decisione impugnata. Nei procedimenti ex parte, che riguardano una sola parte, l’organo la cui decisione è impugnata accoglie l’istanza del ricorrente se ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato. Se non ritiene che il ricorso sia ammissibile o fondato, lo deferisce alle Commissioni di ricorso.

Nelle cause inter partes, che riguardano più di una parte, l’organo la cui decisione è impugnata accoglie l’istanza della ricorrente se ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, a condizione che l’altra parte sia consenziente. La revisione s’intende respinta se l’organo la cui decisione è impugnata non decide sulla revisione entro un mese, ferma restando la sua facoltà di respingerla espressamente prima dello scadere di tale termine. Se non ritiene che il ricorso sia ritiene ammissibile o fondato, lo deferisce alle Commissioni di ricorso.

Esame del ricorso: procedimenti ex parte
In un procedimento ex parte, il fascicolo viene immediatamente trasmesso al presidente della Commissione competente, il quale designa un relatore. Se il relatore lo ritiene utile, può rivolgersi al ricorrente per chiedere qualunque chiarimento rilevante in merito al ricorso. In caso contrario, viene redatto un progetto di decisione, che sarà successivamente discusso dalla Commissione di ricorso. Una volta adottata, la decisione viene notificata alla parte.

Esame del ricorso: procedimenti inter partes
Nei procedimenti inter partes, la procedura è leggermente diversa. Il resistente ha il diritto di depositare una comparsa di risposta e può inoltre, conformemente al regolamento interno delle Commissioni di ricorso, formulare conclusioni in via riconvenzionale. Se viene depositata una comparsa di risposta, il ricorrente può depositare una memoria di replica e, in tal caso, il resistente può a sua volta depositare una controreplica.

Il fascicolo viene trasmesso al presidente della Commissione competente, il quale designa un relatore soltanto dopo la conclusione della fase scritta del procedimento. Se il relatore lo ritiene utile, può rivolgersi al ricorrente per chiedere qualunque chiarimento rilevante in merito al ricorso. In caso contrario, viene redatto un progetto di decisione, successivamente discusso dalla Commissione. Una volta adottata, la decisione viene notificata alle parti.

Decisioni delle Commissioni di ricorso
La Commissione può esercitare qualunque potere rientrante tra le competenze del dipartimento responsabile della decisione impugnata, oppure deferire nuovamente il procedimento al dipartimento in questione. Nei procedimenti che comportano un esame, la Commissione può riaprire l’esame su qualunque impedimento assoluto alla registrazione, ferma restando l’osservanza dell’articolo 75 RMC.

Composizione delle Commissioni di ricorso
Una Commissione che decide in merito a un ricorso è composta da tre membri. In alcuni casi specifici, le decisioni possono essere prese dalla Commissione allargata o da un solo membro.

Composizione delle Commissioni: Commissione allargata
La Commissione allargata è composta da nove membri ed è presieduta dal presidente delle Commissioni di ricorso. Una Commissione può deferire un procedimento alla Commissione allargata qualora ritenga che ciò sia giustificato dalla difficoltà in diritto, dall’importanza del procedimento o da particolari circostanze come, per esempio, nel caso in cui le Commissioni di ricorso abbiano adottato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal procedimento.

Per gli stessi motivi, il Presidium delle Commissioni di ricorso può deferire alla Commissione allargata un procedimento assegnato a una Commissione. Inoltre, una Commissione può deferire un procedimento assegnatole alla Commissione allargata qualora ritenga di dover derogare a un’interpretazione della legislazione applicabile data in una precedente decisione della Commissione allargata. Si veda anche l’articolo 6s della decisione del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 12 dicembre 2006, in materia di organizzazione delle Commissioni di ricorso, Commissione allargata e assegnazione di cause a un solo membro.

Composizione delle Commissioni: Commissione composta da un solo membro
Una Commissione o il suo presidente, nel caso in cui tali competenze gli siano state delegate, può assegnare il procedimento a un solo membro. Una siffatta decisione può essere presa qualora il procedimento riguardi una decisione che pone fine alla procedura a seguito di un accordo tra le parti, oppure decisioni relative alle spese e all’ammissibilità del ricorso.

Ricorso avverso una decisione delle Commissioni di ricorso
Dal momento dell’adozione della decisione della Commissione di ricorso, la parte le cui richieste non siano state accolte può esperire un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale ricorso deve essere proposto entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione della Commissione di ricorso.