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Che cosa si intende per marchio comunitario?

Il marchio comunitario è un marchio valido nell’intera Unione europea, registrato presso l’UAMI conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti sul marchio comunitario.

Ambito e validità
Un marchio comunitario è valido in tutto il territorio dell’Unione europea. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri.

Il marchio comunitario è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.

Livello di protezione
Un marchio comunitario conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l’utilizzazione di un segno identico o somigliante al marchio per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.

Valore
Il sistema del marchio comunitario prevede un unico iter di registrazione, che consiste in:

  • un’unica domanda;
  • un’unica lingua procedurale;
  • un unico centro amministrativo;
  • un unico fascicolo da gestire.

Il marchio comunitario conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell’Unione europea a un costo ragionevole.

Dopo ogni successivo allargamento dell’Unione europea, ogni marchio comunitario registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di sbrigare formalità o di pagare una tassa.

Far valere i propri diritti
Un marchio comunitario conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di vietarne l’utilizzo sul mercato non autorizzato dal titolare medesimo. In particolare, il titolare può vietare a terzi non autorizzati: l’apposizione del marchio comunitario registrato sui prodotti o sul loro confezionamento; l’offerta, l’immissione in commercio o l’immagazzinamento dei prodotti a scopi commerciali utilizzando il marchio comunitario registrato; l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del marchio comunitario registrato; l’importazione o l’esportazione di prodotti coperti dal marchio registrato; l’uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Se un terzo non autorizzato intraprende una qualsiasi di queste attività, commette una violazione del diritto esclusivo del titolare.

Il titolare di un marchio comunitario può agire contro tali infrazioni avvalendosi degli strumenti espressamente previsti per le controversie in tema di contraffazione e di validità dei marchi comunitari di cui all’RMC, in particolare:

  • avviando un procedimento dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari designato ai sensi dell’RMC;
  • presentando richieste di provvedimenti alle autorità doganali dell’Unione europea. Questa procedura amministrativa permette ai titolari di un marchio comunitario di chiedere alle autorità doganali dell’UE di sequestrare, durante i controlli svolti, prodotti che si sospetta siano stati contraffatti.

Mantenere un marchio
I marchi comunitari devono essere oggetto di un uso effettivo nella Comunità entro cinque anni dalla registrazione (articolo 15 RMC). Si considera uso effettivo l’utilizzazione del marchio anche in una sola parte della Comunità, come un unico Stato membro o parte di esso. Una qualsiasi persona (fisica o giuridica) può proteggere il marchio comunitario registrato dalla decadenza per mancata utilizzazione, se il marchio diviene oggetto di uso effettivo nella Comunità dopo il periodo di tolleranza di cinque anni successivi alla registrazione o se vi sono ragioni legittime perché il marchio non sia utilizzato.

Pertanto, la difesa migliore contro una domanda di decadenza è quella precauzionale, vale a dire l’utilizzo non generico, non ingannevole, effettivo e continuo del marchio comunitario in ogni circostanza. Utilizzare il marchio o lasciarlo!