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2. Domande relative alla procedura di domanda

2.A Domande relative alla procedura di domanda di marchio comunitario

2.A.1. Chi può depositare una domanda di marchio comunitario? Esiste un requisito di cittadinanza/nazionalità per il richiedente?

2.A.2 Dove e come depositare una domanda di MC?

2.A.3 È possibile depositare una domanda tramite posta elettronica?

2.A.4 È possibile depositare una domanda via fax anche se il marchio è a colori?

2.A.5 È necessario utilizzare un formulario ufficiale?

2.A.6 In che lingua depositare la domanda?

2.A.7. Devo scegliere una seconda lingua. Può essere uguale alla prima?

2.A.8 Cosa si intende per data di deposito di una domanda di MC?

2.A.9 Cosa succede se non viene soddisfatta una delle condizioni richieste per l'attribuzione della data di deposito?

2.A.10 È possibile aggiungere un’altra classe dopo aver depositato la domanda?

2.A.11 È possibile modificare il marchio dopo aver depositato la domanda?

2.A.12 Ieri ho depositato una domanda con il marchio errato o con una classe mancante. Poiché è troppo tardi per informarne l’UAMI (sarebbe stato possibile richiedere una correzione nella stessa data in cui è stata depositata la domanda), in che modo è possibile annullare la domanda?

2.A.13 È possibile rivendicare la priorità dopo aver depositato la domanda?

2.A.14 È possibile rivendicare la preesistenza dopo aver depositato la domanda?

2.A.15 È possibile depositare la domanda adesso e indicare un rappresentante in un secondo momento?

2.A.16 Quali documenti è necessario presentare per la rivendicazione di priorità?

2.A.17 Quali documenti è necessario presentare per la rivendicazione di preesistenza?

2.A.18 Quando si riceve una conferma della domanda presentata?

2.B Domande riguardanti il modulo di domanda di marchio comunitario

2.B.1 Qual è la differenza tra riferimento del richiedente e numero ID del richiedente?

2.B.2 Che cos’è un marchio denominativo?

2.B.3 Che cos’è un marchio figurativo?

2.B.4 Che cos’è un marchio tridimensionale?

2.B.5 Che cos’è un marchio sonoro?

2.B.6 Che cos’è il colore in sé?

2.B.7 Che cosa accade se il marchio contiene sia testo che un elemento figurativo?

2.B.8 Se il marchio contiene sia testo che un elemento figurativo, si ottiene la protezione sia per il testo che per l'elemento figurativo?

2.B.9 Quale casella è necessario barrare se il “marchio denominativo” è a colori?

2.B.10 Se il marchio è a colori, è necessario dichiarare il o i colori e in che modo?

2.B.11 Che cos’è una dichiarazione di rinuncia?

2.B.12 Quante copie della rappresentazione di un marchio figurativo è necessario spedire?

2.B.13 Che cos’è la descrizione di un marchio?

2.B.14 Che cos’è la classificazione di Nizza?

2.B.15 Com’è possibile sapere in che modo classificare i prodotti e servizi?

2.B.16 Che cos’è un marchio collettivo e chi può presentare domanda di marchio collettivo?

2.B.17 Se si deposita un marchio collettivo online (tramite e-filing), si può ottenere una riduzione della tassa di base?

 


2.A Domande relative alla procedura di domanda di marchio comunitario

2.A.1. Chi può depositare una domanda di marchio comunitario? Esiste un requisito di cittadinanza/nazionalità per il richiedente?

Qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi paese del mondo può depositare una domanda.

 

2.A.2. Dove e come depositare una domanda di MC?

Le domande di MC possono essere depositate direttamente presso l'UAMI o presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale (vale a dire, gli uffici nazionali dei brevetti e dei marchi) dei 27 Stati membri della Comunità (presso l'Ufficio dei marchi del Benelux per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo). Alla domanda, depositata presso un ufficio nazionale o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, e quindi trasmessa all'UAMI entro due mesi viene assegnata una data di deposito come se fosse stata depositata direttamente ad Alicante.

Il deposito diretto presso l'UAMI è possibile avvalendosi di uno dei seguenti mezzi:

  • e-filing:deposito elettronico
  • invio a mezzo posta ordinaria,
  • invio a mezzo servizio di corriere privato,
  • consegna personale della domanda all'apposito sportello dell'Ufficio durante l'orario di apertura (8.30 --> 13.30; 15.00 --> 17.00);
  • trasmissione via fax, (+34 965 131 344).

In caso di deposito via fax, è inutile, e vivamente sconsigliato, inviare una copia di conferma. La firma autografa che compare sul fax vale, infatti, come firma originale.

 

2.A.3 È possibile depositare una domanda tramite posta elettronica?

No. Le domande possono essere presentate elettronicamente dal sito Internet dell’Ufficio (e-filing), via fax e a mezzo posta ordinaria. Nessun documento destinato a uno specifico fascicolo viene accettato tramite posta elettronica.
 

2.A.4 È possibile depositare una domanda via fax anche se il marchio è a colori?

Sì. Ricordarsi di inviare la rappresentazione originale del marchio per posta ordinaria ed entro un mese dalla data di invio via fax della domanda di marchio comunitario.

 


2.A.5. È necessario utilizzare un formulario ufficiale?

L'uso del formulario ufficiale messo a disposizione dall'Ufficio non è obbligatorio, ma è vivamente consigliato. L'attuale formulario è anche possibile richiederlo presso l'Ufficio (servizio informazioni + 34 96 51 39 100). Sul sito Web ne è, inoltre, disponibile una versione elettronica in formato PDF.

I richiedenti possono utilizzare formulari con formato o struttura simile, ad esempio elaborati con computer sulla base delle informazioni contenute nel formulario ufficiale.


2.A.6. In che lingua depositare la domanda?

La domanda di MC deve essere depositata in una delle 22 lingue della Comunità europea: la "prima lingua". È inoltre necessario indicare una seconda lingua, diversa dalla prima e corrispondente ad una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l' italiano.

Il testo del formulario non deve necessariamente essere nella prima lingua, ma il formulario deve essere compilato in tale lingua.

La seconda lingua serve per le procedure di opposizione e di cancellazione.

 

2.A.7. Devo scegliere una seconda lingua. Può essere uguale alla prima?

No. La seconda lingua deve essere una delle cinque lingue dell’Ufficio (ES, DE, EN, FR o IT) e deve essere diversa dalla prima lingua.


2.A.8. Cosa si intende per data di deposito di una domanda di MC?

La data di deposito di una domanda di MC è quella in cui essa è stata ricevuta dall'UAMI (o, in caso di deposito tramite un ufficio nazionale, in particolare l'Ufficio dei marchi del Benelux, la data di ricevimento da parte di quest'ultimo), a condizione che la domanda contenga i seguenti elementi:

  • una richiesta di registrazione di MC, ossia l'indicazione che viene richiesta la registrazione di un marchio comunitario (e non di un altro diritto di proprietà industriale);
  • indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
  • l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto per i quali si richiede la registrazione;
  • la rappresentazione grafica del marchio;
  • il pagamento della tassa di base, entro il termine di un mese dalla data di ricevimento da parte dell'UAMI o dell'ufficio nazionale.

Salvo diversa indicazione, la tassa di base verrà automaticamente addebitata sul conto corrente del richiedente. Selezionando nel formulario di domanda la casella "pagamento a mezzo bonifico" il richiedente indicherà espressamente di non addebitare il conto corrente.


2.A.9. Cosa succede se non viene soddisfatta una delle condizioni richieste per l'attribuzione della data di deposito?

In tal caso, la data di deposito sarà successiva alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio, oppure la domanda verrà rigettata. L'UAMI trasmetterà un invito ad ottemperare alle condizioni non soddisfatte entro un periodo di 2 mesi. Se le irregolarità vengono sanate entro tale termine, la data di deposito della domanda corrisponderà alla data in cui verrà soddisfatta l'ultima condizione. In caso contrario, i documenti non saranno trattati come domanda di MC.

 

2.A.10 È possibile aggiungere un’altra classe dopo aver depositato la domanda?

L’elenco originale dei prodotti e servizi inclusi in una domanda di marchio non può essere ampliato, ma solo limitato. In altri termini, non è possibile aggiungere prodotti o classi alla domanda depositata in origine. È possibile depositare una nuova domanda per lo stesso marchio includendo le classi aggiuntive.
 

2.A.11 È possibile modificare il marchio dopo aver depositato la domanda?

È possibile apportare soltanto piccole modifiche alla rappresentazione del marchio, a condizione che non cambino il marchio in maniera sostanziale. L’elenco dei prodotti e servizi può essere limitato in ogni momento. È possibile correggere il nome e l’indirizzo del richiedente.
 

2.A.12 Ieri ho depositato una domanda con il marchio errato o con una classe mancante. Poiché è troppo tardi per informarne l’UAMI (sarebbe stato possibile richiedere una correzione nella stessa data in cui è stata depositata la domanda), in che modo è possibile annullare la domanda?

È possibile ritirare la domanda, ma le spese non vengono rimborsate, se sono state pagate.
L’Ufficio non dispone di un modulo per il ritiro di una domanda di marchio comunitario, pertanto è sufficiente inviare un fax al numero di fax generale dell’UAMI o una lettera (i messaggi di posta elettronica non sono accettati). Non sono previste tasse in questo caso; la dichiarazione deve essere scritta in termini chiari e non ambigui, come “Ritiro la domanda di marchio comunitario numero XYZ”.
 

2.A.13 È possibile rivendicare la priorità dopo aver depositato la domanda?

Sì, entro due mesi dalla data di deposito è possibile rivendicare la priorità rispetto a un primo deposito.
 

2.A.14 È possibile rivendicare la preesistenza dopo aver depositato la domanda?

Sì, entro due mesi dalla data di deposito è possibile rivendicare la preesistenza rispetto a una registrazione precedente. Se nel momento in cui si invia la domanda di marchio comunitario, il marchio anteriore non è stato registrato è ancora possibile rivendicare la preesistenza in qualsiasi momento, una volta che il marchio comunitario sia stato registrato.
 

2.A.15 È possibile depositare la domanda adesso e indicare un rappresentante in un secondo momento?

Sì. L’Ufficio invia una lettera di richiamo in cui chiede di nominare un rappresentante entro un determinato limite di tempo, se il deposito viene effettuato da un paese esterno all’UE.
 

2.A.16 Quali documenti è necessario presentare per la rivendicazione di priorità?

Il documento attestante la priorità può consistere in una copia certificata della domanda anteriore (o in una copia completa), in una copia della ricevuta ufficiale di deposito emessa dall’Ufficio di PI nazionale (o dall’Ufficio del Benelux), a condizione che contenga tutti i dati necessari per l’esame della richiesta, o in una stampa ricavata dalla banca dati ufficiale dell’Ufficio del primo deposito, ancora una volta, a condizione che contenga tutti i dati necessari all’esame della domanda (richiedente, data di deposito, numero di domanda, paese, marchio, elenco dettagliato dei prodotti e servizi).

In alcuni casi l’esaminatore potrà controllare i dati direttamente online. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la decisione del Presidente EX-05.

Se il documento attestante la priorità non è scritto in nessuna delle 22 lingue dell’Unione europea, occorre fornire una traduzione (non è necessario che sia una traduzione giurata).
 

2.A.17 Quali documenti è necessario presentare per la rivendicazione di preesistenza?

A norma della decisione n. EX-05-5, il richiedente non è tenuto a depositare una copia della registrazione, se le informazioni richieste sono disponibili all’Ufficio sul sito Internet dell’Ufficio nazionale rispettivo. Se non viene presentata la copia della registrazione l’esaminatore deve prima cercarla sul sito Internet rispettivo e solo nel caso in cui non sia disponibile, richiederla.

A norma dell’articolo 3 della decisione n. EX-03-5, la copia della rispettiva registrazione deve consistere in una copia (sono sufficienti semplici fotocopie) della registrazione o del certificato di rinnovo o dell’estratto del registro o di un estratto della gazzetta nazionale pertinente oppure di un estratto o della stampa derivata da una banca dati ufficiale
 

2.A.18 Quando si riceve una conferma della domanda presentata?

Se si deposita la domanda elettronicamente, la ricevuta ufficiale contenente il numero del fascicolo viene visualizzata sullo schermo del computer immediatamente dopo aver presentato la domanda. Se si utilizza il modulo di domanda cartaceo, si riceve successivamente la ricevuta ufficiale via fax o posta ordinaria.

 

2.B Domande riguardanti il modulo di domanda di marchio comunitario

2.B.1 Qual è la differenza tra riferimento del richiedente e numero ID del richiedente?

I richiedenti o i rappresentanti possono indicare il loro riferimento di non più di 20 caratteri nello spazio fornito, ad esempio iniziali, serie di lettere, cifre, ecc. Questo riferimento può essere utile per distinguere domande diverse depositate presso l’Ufficio.

Un “numero di ID” è un numero assegnato dall’Ufficio per identificare i richiedenti e i rappresentanti. Quando l’UAMI ha assegnato già un numero di identificazione al richiedente o rappresentante è sufficiente indicare quel numero di ID. Senza un numero di ID, è necessario compilare tutti i campi relativi ai richiedenti/rappresentanti. È possibile trovare il numero ID accedendo al marchio in una delle banche dati on-line dell'Ufficio, TMview, eSearch Plus o CTM-ONLINE.
 

2.B.2 Che cos’è un marchio denominativo?

Un marchio denominativo è un marchio scritto a caratteri di stampa (carattere regolare), con elementi comprendenti lettere, parole, numeri, segni di tastiera e segni di punteggiatura. Il marchio deve essere digitato nel campo “Rappresentazione del marchio denominativo”. L’Ufficio pubblica il marchio per cui è stata presentata la domanda nel modo in cui è visualizzato nel modulo di domanda (carattere stampatello e/o corsivo e/o altri segni), con il carattere standard dell’Ufficio. Qualunque testo scritto in un alfabeto diverso da quello dell’UE o in una combinazione di alfabeti diversi deve essere depositato come marchio figurativo.
 

2.B.3 Che cos’è un marchio figurativo?

Un marchio figurativo è un marchio composto da elementi esclusivamente figurativi, combinazioni di elementi verbali e figurativi o di altri elementi grafici, elementi verbali in caratteri stilizzati o elementi verbali su più di una riga (per tutti, gli elementi possono essere a colori o di altro tipo) oppure consistere in elementi esclusivamente verbali a colori e in qualunque combinazione degli elementi suddetti. Qualunque testo scritto in un alfabeto diverso da quello dell’UE o in una combinazione di alfabeti diversi deve essere depositato come marchio figurativo. I marchi figurativi comprendono i cosiddetti “marchi emblematici”, i “marchi testo e logo” e i “marchi combinazione”, ecc. Quando si invia la rappresentazione del marchio a colori è necessario indicare i colori in parole nel campo “Indicazione del/dei colore/i" nel modulo di domanda; è possibile aggiungere i codici dei colori.
 

2.B.4 Che cos’è un marchio tridimensionale?

Un marchio tridimensionale è un marchio consistente in una forma tridimensionale (che comprende i contenitori, l’imballaggio e il prodotto stesso). La rappresentazione fornita nell’allegato può consistere in un massimo di sei rappresentazioni della forma. Le viste di un marchio tridimensionale (fino a 6) devono essere allegate come un documento unico (jpeg). Quando si invia la rappresentazione del marchio a colori è necessario indicare i colori in parole nel campo “Indicazione del/dei colore/i" nel modulo di domanda; è possibile aggiungere i codici dei colori.
 

2.B.5 Che cos’è un marchio sonoro?

Un marchio sonoro deve essere rappresentato graficamente per mezzo di un allegato tramite i metodi standard per riprodurre i suoni graficamente, come le notazioni musicali. È facoltativo allegare un file audio MP3 aggiuntivo (dimensioni massime 2MB), tuttavia è possibile soltanto nel deposito elettronico. Una descrizione del suono in parole non è sufficiente.
 

2.B.6 Che cos’è il colore in sé?

Colore in sé indica che la protezione del marchio è richiesta per un colore o per più colori, indipendentemente da qualunque forma o configurazione specifica. Il colore o i colori devono essere indicati nel campo "Indicazione del/i colore/i". L’indicazione deve essere in parole ed è consigliata l’aggiunta dei codici di colore internazionali standard.
 

2.B.7 Che cosa accade se il marchio contiene sia testo che un elemento figurativo?

Si tratta di un marchio figurativo.
 

2.B.8 Se il marchio contiene sia testo che un elemento figurativo, si ottiene la protezione sia per il testo che per l'elemento figurativo?

No, ad essere protetta è la combinazione di entrambi, come vengono visualizzati nella rappresentazione del marchio nel complesso.
 

2.B.9 Quale casella è necessario barrare se il “marchio denominativo” è a colori?

Marchio figurativo.
 

2.B.10 Se il marchio è a colori, è necessario dichiarare il o i colori e in che modo?

Sì, è necessario dichiarare il colore/i colori semplicemente indicandoli in parole.

Se oltre all’indicazione del colore (ad esempio blu, rosso, verde) si decide di utilizzare i codici internazionali dei colori, ma non si sa quali, è necessario verificarli presso uno stampatore perché l’UAMI non fornisce queste informazioni.

Quando si presenta la domanda per il colore in sé, i colori possono essere semplicemente indicati in parole; l’aggiunta di un codice internazionale riconosciuto è facoltativa. In effetti, l’Ufficio raccomanda l’indicazione di tale codice ma la sua omissione non costituisce un motivo di rifiuto di per sé. Orientamenti, parte B: esame, 2.7. Rappresentazione del marchio.
 

2.B.11 Che cos’è una dichiarazione di rinuncia?

Una dichiarazione di rinuncia è una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a non invocare diritti esclusivi su un elemento del marchio che non è distintivo. Questo non è un campo obbligatorio della domanda di marchio.
 

2.B.12 Quante copie della rappresentazione di un marchio figurativo è necessario spedire?

È necessario fornire soltanto una rappresentazione del marchio figurativo.
 

2.B.13 Che cos’è la descrizione di un marchio?

La descrizione di un marchio può descrivere unicamente ciò che si vede quando si guarda la rappresentazione del marchio, o ciò che si sente quando si ascolta il marchio di un suono, ecc. Non è un’interpretazione del marchio né una descrizione di come devono essere utilizzati o per quale scopo i prodotti e servizi.
 

2.B.14 Che cos’è la classificazione di Nizza?

La classificazione di Nizza è una classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi e dei marchi di servizi. La “classificazione di Nizza dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi” serve a stabilire l’ambito di protezione dei marchi. Il suo uso è obbligatorio per i richiedenti di un marchio comunitario.
 

2.B.15 Com’è possibile sapere in che modo classificare i prodotti e servizi?

L’elenco dei prodotti e servizi deve essere formulato in modo da indicare chiaramente la natura degli stessi e da consentire la classificazione di ogni elemento, preferibilmente in un’unica classe della classificazione di Nizza.

Per individuare la classe a cui appartiene un prodotto o servizio utilizzare la ricerca della TMClass. La guida alla Classificazione di Nizza fornisce informazioni generali sul tipo di prodotto o servizio e consente la corretta classificazione in numeri di classe. È possibile consultare anche gli orientamenti alla classificazione.

Qualora fosse necessario modificare la classificazione, il richiedente verrà sollecitato a depositare una classificazione corretta o ad accettare la proposta dell’esaminatore entro due mesi; diversamente, la domanda verrà respinta. Il rifiuto sarà correlato unicamente ai prodotti o servizi oggetto di controversia da parte dell'esaminatore.
 

2.B.16 Che cos’è un marchio collettivo e chi può presentare domanda di marchio collettivo?

A seconda della natura del proprietario, i marchi comunitari (MC) possono essere classificati in due categorie: marchio comunitario individuale o collettivo.
Innanzitutto occorre notare che "collettivo” non significa né che il marchio appartiene a più persone (corichiedenti/coproprietari) né che indica/copre più di un paese (il sistema del marchio comunitario copre automaticamente tutti i paesi dell’UE).
I marchi individuali possono essere di proprietà di una persona giuridica o fisica o di più di una persona giuridica o fisica. Se esiste più di una persona, si parla di richiedenti multipli. Pertanto è possibile che un marchio individuale sia di proprietà di richiedenti multipli.
Un marchio collettivo può essere qualunque marchio (ad esempio parola, figurativo, 3D, ecc.), a condizione che appartenga a una persona giuridica di diritto pubblico o a un’associazione e sia utilizzato per distinguere i prodotti e servizi dei membri di tale associazione da quelli di altre imprese.
Solo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico possono presentare domanda di marchi collettivi comunitari.
A norma del regolamento sul marchio comunitario esistono disposizioni specifiche sulla protezione dei marchi collettivi.
Il carattere di indicazione che serve a indicare la provenienza geografica di prodotti o servizi non è un ostacolo alla registrazione di un marchio collettivo. Ciò si differenzia dal marchio individuale, in cui l’indicazione geografica non può essere registrata per il fatto di essere descrittiva.
Il richiedente di un marchio collettivo deve presentare i regolamenti che ne regolano l’utilizzo, altrimenti la domanda viene respinta.
La tassa per la domanda è di 1 800 EUR. Se la domanda ha più di tre classi di beni e servizi è prevista una tassa aggiuntiva di 300 EUR per ogni classe aggiuntiva.
È possibile utilizzare un marchio collettivo per pubblicizzare i prodotti caratteristici della propria regione. I marchi collettivi possono essere utilizzati insieme al marchio individuale del produttore di un determinato prodotto. Ciò consente alle società di differenziare i loro prodotti da quelli dei loro concorrenti e di beneficiare contemporaneamente della fiducia dei consumatori di prodotti o servizi offerti con il marchio collettivo.
 

2.B.17 Se si deposita un marchio collettivo online (tramite e-filing), si può ottenere una riduzione della tassa di base?

No, la tassa di base di 1 800 EUR è uguale sia per il deposito elettronico che per il deposito della domanda in formato cartaceo (posta/fax).