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L'Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell'Unione europea
Siete qui: Home > Marchi > 11. Domande frequenti sulle conseguenze giuridiche dell'allargamento con riferimento al sistema del marchio comunitario
11.1. Cosa si intende con "estensione automatica dei marchi comunitari" e su quale base giuridica è fondata?
11.2. Sono titolare di un marchio comunitario registrato: devo fare qualcosa? Sono tenuto a versare tasse aggiuntive?
11.3. Qual è la situazione relativa a domande e registrazioni presentate in malafede?
11.4. Un marchio comunitario esteso può essere contestato in base a impedimenti assoluti che diventano applicabili unicamente a causa dell’adesione di nuovi Stati membri?
11.5. I marchi comunitari depositati o registrati prima dell’adesione saranno tradotti nelle nuove lingue dopo l’adesione?
11.6. I marchi comunitari per i quali è stata presentata una domanda di registrazione prima dell’adesione, ma che sono ancora in fase di esame dopo il 1° maggio 2004, saranno esaminati secondo diversi criteri?
11.7. Sarà possibile opporsi all’uso di marchi comunitari estesi nei nuovi Stati membri?
11.8. Si prevedono ulteriori fasi di allargamento dell’Unione europea in futuro?
11.1. Cosa si intende con “estensione automatica dei marchi comunitari” e su quale base giuridica è fondata?
A decorrere dal 1º maggio 2004, data di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, dal 1° gennaio 2007, data di adesione della Bulgaria e della Romania, e dal 1° luglio 2013, data di adesione della Croazia, un marchio comunitario registrato o richiesto a norma dell’RMC prima della relativa data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta la Comunità (articolo 165, paragrafo 1, RMC).
11.2. Sono titolare di un marchio comunitario registrato: devo fare qualcosa? Sono tenuto a versare tasse aggiuntive?
No. Non sono previsti obblighi a carico del titolare di un marchio, il quale non è nemmeno tenuto a versare ulteriori tasse.
11.3. Qual è la situazione relativa a domande e registrazioni presentate in malafede?
È stato chiesto all’UAMI e agli uffici dei nuovi Stati membri di collaborare per cercare di contrastare i casi di domande di registrazione presentate in malafede. Per informazioni sull’approccio adottato dall’UAMI per far fronte alle domande di registrazione presentate in malafede e per accedere ai documenti correlati si rimanda al seguente link.
11.4.Un marchio comunitario esteso può essere contestato in base a impedimenti assoluti che diventano applicabili unicamente a causa dell’adesione di nuovi Stati membri?
No. Non è possibile contestare la validità di marchi comunitari estesi (registrazioni di marchi comunitari o domande di registrazione di un marchio comunitario in corso) sulla base di impedimenti assoluti divenuti applicabili unicamente a causa dell’adesione di nuovi Stati membri. Per esempio, nel caso in cui un marchio comunitario registrato sia costituito da una parola ritenuta descrittiva nella lingua di un nuovo Stato membro, questo motivo non sarà considerato sufficiente per depositare una domanda di nullità, come stabilito dall’articolo 165, paragrafo 4, lettera a), RMC.
11.5. I marchi comunitari depositati o registrati prima dell'adesione saranno tradotti nelle nuove lingue dopo l'adesione?
No. I marchi comunitari che sono stati richiesti o registrati prima dell’adesione non saranno tradotti né pubblicati nelle nuove lingue. Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, le nuove lingue ufficiali degli Stati membri saranno lingue ufficiali dell’UE e, di conseguenza, tutti i marchi comunitari di cui si richiederà la registrazione a decorrere da tale data saranno tradotti anche nelle nuove lingue ufficiali.
11.6. I marchi comunitari per i quali è stata presentata una domanda di registrazione prima dell’adesione, ma che sono ancora in fase di esame dopo la data di adesione, saranno esaminati secondo diversi criteri?
In questo caso i marchi comunitari saranno esaminati secondo le “vecchie” regole, ossia le regole applicabili prima dell’adesione, anche se la registrazione effettiva verrà fatta dopo l’adesione. In altri termini, “i nuovi impedimenti assoluti” alla registrazione non saranno applicabili a tale domanda di registrazione (per esempio, divieto d’uso di termini descrittivi in – poniamo – ungherese, polacco o croato), ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, RMC.
I diritti anteriori acquisiti nei paesi candidati prima dell’adesione possono essere fatti valere per opporsi alla registrazione di un marchio comunitario pendente. Tale eventualità è limitata ai casi in cui la domanda di registrazione di un marchio comunitario sia stata depositata nei sei mesi che precedono la data di adesione, in virtù di un “diritto di opposizione” eccezionale stabilito dall’articolo 165, paragrafo 3, RMC.
11.7. Sarà possibile opporsi all’uso di marchi comunitari estesi nei nuovi Stati membri?
Sì, i titolari di diritti nazionali anteriori possono vietare l’uso (unicamente) di marchi comunitari estesi nel territorio di un nuovo Stato membro in forza della legislazione nazionale, a due condizioni. In primo luogo, qualora il marchio anteriore o un altro diritto anteriore sia stato registrato, richiesto o acquisito nel nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione e, in secondo luogo, purché i diritti anteriori siano stati acquisiti in buona fede (articolo 165, paragrafo 5, RMC). Tale disposizione garantisce il carattere unitario del sistema del marchio comunitario, perché in tal modo un marchio comunitario rimane valido per tutti gli Stati membri dell’UE e il suo uso è vietato unicamente nel territorio del “nuovo Stato membro” dove sussiste un diritto anteriore contrastante.
11.8. Si prevedono ulteriori fasi di allargamento dell’Unione europea in futuro?
Il 1° luglio 2013 l’Unione europea affronterà la sua settima fase di allargamento dalla costituzione della Comunità europea nel 1957. La Croazia diverrà il 28° Stato membro dell’UE. Il trattato di adesione è stato sottoscritto il 20 dicembre 2011. Gli effetti sui sistemi del marchio comunitario e del disegno o modello comunitario sono gli stessi concordati per i precedenti allargamenti, vale a dire l’estensione automatica dei marchi comunitari e dei disegni o modelli comunitari e il mantenimento dei diritti anteriori. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.
Non è stata fissata una data per l’adesione di altri paesi candidati come Turchia o Islanda.
Per ulteriori informazioni si prega di visitare la sezione dedicata all'allargamento del sito web della Commissione europea