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L'Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell'Unione europea
1.1 Quali sono gli atti normativi che hanno istituito il sistema del marchio comunitario?
1.2 Che cosa si intende per marchio?
1.3 Che cosa si intende per prodotto o servizio?
1.4 Perché optare per un marchio comunitario?
1.5 Perché proteggere i propri marchi?
1.6 Quale protezione offre un marchio comunitario?
1.7 In quanti paesi è valido il marchio comunitario?
1.8 È possibile far sì che un marchio comunitario sia valido solo in taluni Stati membri?
1.9 Un marchio può essere registrato separatamente nei singoli Stati membri nel caso in cui la protezione in tutta l'Unione europea non sia richiesta?
1.10 Che cos’è la priorità di una domanda anteriore?
1.11 Sono necessarie ulteriori procedure formali oltre alla domanda di rivendicazione di priorità?
1.12 Che cos’è la priorità di esposizione?
1.13 Che cos’è la preesistenza di un marchio nazionale anteriore?
1.14 Sono necessarie ulteriori procedure formali oltre alla rivendicazione di preesistenza?
1.15 Qual è la differenza tra priorità e preesistenza?
1.16 Chi può essere titolare di un marchio comunitario?
1.7 Qual è la differenza tra un disegno o modello e un marchio?
1.18 Che cosa si intende per obbligo d'uso di un marchio?
1.19 È possibile usare il marchio prima che sia ammesso alla registrazione?
1.20 La protezione ha inizio dalla data di deposito della domanda di MC?
1.21 Occorre usare i simboli ® o TM per dimostrare la registrazione di un marchio comunitario?
1.22 Cosa si intende per marchio comunitario (MC)?
1.23 Il MC prevale sui marchi nazionali?
1.25 Che cos’è la trasformazione?
1.26 Quali tipi di segni possono essere registrati come MC?
1.27 Quali segni non possono essere registrati come MC?
1.28 La pubblicazione di un marchio comunitario equivale alla sua registrazione?
1.29 Qual è la procedura di registrazione di un MC?
1.1. Quali sono gli atti normativi che hanno istituito il sistema del marchio comunitario?
Le principali norme giuridiche concernenti il marchio comunitario si trovano in tre regolamenti comunitari, segnatamente:
regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, abitualmente denominato “regolamento base” o “RMC”;
regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, abitualmente denominato “regolamento di esecuzione” o “REMC”;
regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio, abitualmente denominato “regolamento sulle tasse” o “RTMC”.
Oltre a questi tre regolamenti, la Commissione ha adottato, in data 5 febbraio 1996, il regolamento (CE) n. 216/96, che stabilisce il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio.
L'Ufficio ha inoltre adottato una serie di direttive relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio e il suo presidente ha adottato varie decisioni e comunicazioni.
1.2 Che cosa si intende per marchio?1.3. Che cosa si intende per prodotto o servizio?
Prodotto: qualsiasi tipo di bene che può essere messo in commercio.
Servizio: la prestazione di attività intese a soddisfare bisogni umani.
La classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, adottata ai fini della registrazione dei marchi (Classificazione di Nizza), serve a determinare la portata della protezione offerta da questi ultimi1.4. Perché optare per un marchio comunitario?
Il sistema dei marchi comunitari è costituito da un unico iter di registrazione, che conferisce al titolare di MC un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell'Unione europea.
1.5. Perché proteggere i propri marchi?
Il marchio di un prodotto o di un servizio può essere sinonimo di distinzione di marca e di immagine di un'impresa e può diventare un patrimonio con un valore monetario suscettibile di aumentare. Se non ne viene richiesta la protezione, altri potrebbero approfittare degli investimenti effettuati. L'unico modo di conseguire un diritto esclusivo su un marchio è la sua registrazione.
1.6. Quale protezione offre un marchio comunitario?
Un marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l'uso in commercio di segni identici o simili in relazione a prodotti e/o servizi identici o analoghi a quelli contraddistinti dal MC.
Per ulteriori ragguagli, cliccare sul seguente link:
Articolo 9: Diritti conferiti dal marchio comunitario
Un marchio comunitario deve avere la stessa validità in tutta l’Unione europea, ovvero nei 27 Stati membri dell’Unione europea: Mappa dell'UE. In seguito ad eventuali allargamenti futuri dell’Unione europea, qualunque marchio comunitario registrato o richiesto si estenderà automaticamente ai nuovi Stati membri senza formalità o spese.
1.8. È possibile far sì che un marchio comunitario sia valido solo in taluni Stati membri?
No, in quanto il marchio comunitario ha carattere unitario. Una domanda di MC e un MC sono validi in tutta l'Unione europea. La domanda e la conseguente registrazione si estendono automaticamente ai 27 Stati membri dell'Unione in modo indivisibile. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri.
Geographical Scope (PDF) [EN]
1.9. Un marchio può essere registrato separatamente nei singoli Stati membri nel caso in cui la protezione in tutta l'Unione europea non sia richiesta?
Sì, è possibile ottenere una registrazione nazionale. Tuttavia, se l'UAMI ha già rifiutato la registrazione, è probabile che la domanda di registrazione non produca un esito positivo negli Stati membri in relazione ai quali la domanda di marchio comunitario è stata ritenuta non idonea alla registrazione.
Una persona che abbia debitamente depositato una domanda nazionale (o nel Benelux) in o per conto di uno Stato firmatario della convenzione di Parigi, di un membro dell’accordo TRIPS, di uno Stato per il quale la Commissione abbia confermato la reciprocità, o una domanda di marchio comunitario, gode, ai fini del deposito di una domanda di marchio comunitario per lo stesso marchio in relazione agli stessi beni e servizi, di un diritto di priorità per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda.
Il diritto di priorità può essere rivendicato nella domanda di marchio comunitario o entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario. Il diritto di priorità ha come effetto che la data di priorità vale come data di deposito della domanda di marchio comunitario al fine di stabilire quali diritti abbiano la precedenza.
1.11 Sono necessarie ulteriori procedure formali oltre alla domanda di rivendicazione di priorità?
Qualora il richiedente, nella sua domanda, rivendichi la priorità di un primo deposito, il richiedente deve, in linea di principio, presentare una copia della prima domanda pertinente entro tre mesi dalla data di deposito. Se il primo deposito è stato effettuato in una lingua non comunitaria, occorre inviare una traduzione (non è necessario che sia certificata).
A norma della decisione n. EX-05-5 dell’1.6.2005, il richiedente non è tenuto a depositare una copia del primo deposito se le informazioni richieste sono disponibili all'Ufficio sul sito Internet del rispettivo ufficio nazionale. Se non viene presentata la copia della domanda anteriore, l’esaminatore deve prima cercarla sul sito Internet rispettivo e, soltanto nel caso in cui non sia disponibile, richiederla.
A norma dell’articolo 3 della decisione n. EX-03-5, la copia della domanda in questione deve consistere in una copia (è sufficiente una semplice fotocopia) del documento certificata dall’Ufficio nazionale o in un estratto o una stampa derivata da una banca dati ufficiale, a condizione che contenga tutti i dati necessari (paese, numero di domanda, dati del richiedente, marchio, elenco completo dei prodotti e servizi).
1.12 Che cos’è la priorità di esposizione?
La protezione si applica alla presentazione di prodotti e servizi con il marchio richiesto come marchio comunitario in esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972. L’esposizione in relazione alla quale può essere rivendicata la priorità di esposizione viene comunicata dal presidente dell’UAMI. Comunicazioni del presidente dell'UAMI
1.13 Che cos’è la preesistenza di un marchio nazionale anteriore?
Il marchio comunitario è stato ideato per integrare i sistemi nazionali di protezione. Se i richiedenti o i proprietari di un marchio comunitario sono già in possesso di un marchio nazionale o internazionale anteriore identico con effetto in uno o più Stati membri per prodotti e servizi identici, possono rivendicare la preesistenza di tale marchio nella domanda di marchio comunitario o entro due mesi dal suo deposito o in qualunque momento dopo la registrazione del marchio comunitario, mantenendo i loro diritti anteriori, anche se non rinnovano il loro marchio anteriore.
1.14 Sono necessarie ulteriori procedure formali oltre alla rivendicazione di preesistenza?
Il richiedente che rivendichi la preesistenza di uno o più marchi registrati anteriormente dovrà, in linea di principio, presentare una copia della relativa registrazione entro tre mesi dalla data della richiesta.
A norma della decisione n. EX-05-5 del 1.6.2005, il richiedente non è tenuto a depositare una copia della registrazione, se le informazioni richieste sono disponibili all’Ufficio sul sito Internet dell’Ufficio nazionale rispettivo. Se non viene presentata la copia della registrazione, l’esaminatore deve prima cercarla sul sito Internet rispettivo e, solo nel caso in cui non sia disponibile, richiederla.
A norma dell’articolo 3 della decisione n. EX-03-5, la copia della rispettiva registrazione deve consistere in una copia (sono sufficienti semplici fotocopie) della registrazione o del certificato di rinnovo o dell’estratto del registro o di un estratto della gazzetta nazionale pertinente oppure di un estratto o di una stampa ricavata da una banca dati ufficiale.
1.15 Qual è la differenza tra priorità e preesistenza?
Il diritto di priorità ha come effetto che la data di priorità vale come data di deposito della domanda di marchio comunitario al fine di stabilire quali diritti abbiano la precedenza.
La preesistenza ha come unico effetto, ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, che, qualora il proprietario del marchio comunitario ceda il marchio anteriore o lo lasci scadere, verrà ritenuto titolare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato.
1.16 Chi può essere titolare di un marchio comunitario?
Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.
1.17. Qual è la differenza tra un disegno o modello e un marchio?
Il disegno o modello e il marchio hanno in sostanza una funzione diversa.
Il disegno o modello mira in sostanza a determinare la forma del prodotto (principalmente al fine di decorarlo).
Anche il marchio si applica al prodotto. La funzione principale di un marchio è identificare una particolare origine commerciale in relazione a prodotti e/o servizi specifici.
Domande frequenti (FAQ) sui disegni e modelli comunitari1.18. Che cosa si intende per obbligo d'uso di un marchio?
Per obbligo d'uso si intende che, entro 5 anni dalla registrazione, il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato.
1.19. È possibile usare il marchio prima che sia ammesso alla registrazione?
Sì, un marchio può essere usato in qualunque momento, anche prima del deposito della domanda. Tuttavia, questo tipo di uso non costituisce una garanzia per la registrazione del marchio.
1.20. La protezione ha inizio dalla data di deposito della domanda di MC?
La registrazione conferisce il marchio comunitario. Tuttavia, con la domanda di MC il richiedente acquisisce il diritto di proporre opposizione contro le domande di marchio successive riguardanti marchi identici o simili al suo e relative a prodotti e/o servizi identici o analoghi.
Inoltre, una domanda di MC può essere trasferita, costituire oggetto di diritti reali o di esecuzione forzata, essere compresa in una procedura di fallimento nonché formare oggetto di licenza.1.21. Occorre usare i simboli ® o TM per dimostrare la registrazione di un marchio comunitario?
No, nessun fondamento giuridico ne impone l'uso. Tuttavia, l'uso di questi simboli resta a discrezione del titolare del marchio.
1.22. Cosa si intende per marchio comunitario (MC)?
Un marchio comunitario costituisce un segno di identificazione e di distinzione dei prodotti o servizi valido nell'intera Comunità europea; esso viene registrato presso l'UAMI conformemente alle condizioni specificate nel RMC.
1.23. Il MC prevale sui marchi nazionali?
Il sistema del MC non pregiudica i sistemi nazionali dei marchi degli Stati membri (nonché il sistema del Benelux per quanto riguarda Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi). Le imprese sono libere di depositare singole domande di marchio nazionale, una domanda di MC o fare entrambe le cose. I numerosi marchi nazionali esistenti e registrati negli Stati membri restano validi. Il ricorso alla tutela del MC in maniera esclusiva o complementare a quella offerta dai marchi nazionali dipende interamente dalla strategia dei richiedenti e dei titolari dei marchi.
I marchi nazionali anteriori possono tuttavia costituire diritti anteriori rispetto a un marchio comunitario e viceversa. L'Ufficio non esamina ex officio tali diritti anteriori. Soltanto il titolare del diritto anteriore può sollevare tale questione, presentando un'opposizione entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della domanda di MC, oppure, successivamente alla registrazione del MC, depositando una domanda di dichiarazione di nullità basata su cause relative di nullità.1.24. Esiste un principio "o tutto o nulla", nel caso in cui un impedimento alla registrazione si applichi a un solo Stato membro della Comunità?
Sì, l'Ufficio rigetta una domanda di MC qualora vi sia un impedimento in una sola parte della Comunità. Se, ad esempio, il marchio consiste nella designazione di un prodotto nella lingua ufficiale di uno Stato membro della Comunità, l'Ufficio rigetterà la domanda di MC.
I diritti anteriori fatti valere nell'ambito di un'opposizione o di una domanda di nullità ostano alla registrazione di un MC, anche se sono presenti solamente in uno Stato membro della Comunità. Non bisogna tuttavia esagerare le conseguenze di tale situazione. L'esclusione di una domanda dalla registrazione perché il marchio costituisce un termine non distintivo o descrittivo o generico in una sola lingua della Comunità (e non in una delle principali lingue commerciali del mondo) non è così frequente. Se un diritto anteriore esiste unicamente in uno Stato membro, è evidente che non può essere invalidato dal deposito successivo di un MC da parte di un'altra persona. In tali circostanze, la procedura di opposizione o di nullità dinanzi all'UAMI lascerà ampio margine per una soluzione consensuale.
Infine, una domanda di MC rifiutata o un MC dichiarato nullo o che abbia formato oggetto di una decisione di decadenza dei diritti del titolare può essere trasformata in una domanda di marchio nazionale in tutti gli Stati membri della Comunità europea nei quali l'impedimento non è applicabile. Le conseguenti domande di marchi nazionali conserveranno la data di deposito della domanda di MC.
1.25 Che cos’è la trasformazione?
Una domanda di marchio comunitario che sia stata respinta, o un marchio comunitario che sia stato dichiarato nullo o revocato, possono essere trasformati in una domanda di marchio nazionale in tutti gli Stati membri della Comunità europea in cui non sia valido il motivo del rifiuto. Le domande di marchio nazionale conseguenti manterranno la data di deposito della domanda di marchio comunitario. Orientamenti sulla trasformazione [en].
1.26. Quali tipi di segni possono essere registrati come MC?
Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Pertanto, i segni che possono essere registrati come marchi sono i seguenti:
1.27. Quali segni non possono essere registrati come MC?
Pur rispondendo alla definizione di marchio, un segno non può essere registrato come MC se ad esso è applicabile un impedimento assoluto alla registrazione , vale a dire se il segno:
Altri impedimenti assoluti alla registrazione possono essere legati alla forma dei prodotti, all'origine delle bevande alcoliche, dei prodotti agricoli e degli alimenti e ad alcuni emblemi ufficiali.
Nei casi in cui il MC è privo di carattere distintivo, o serve a designare la specie, la qualità, la quantità, ecc. dei prodotti o servizi, o è divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio, l'obiezione può essere superata se si dimostra che il marchio ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto a seguito dell'uso che ne è stato fatto.
Se alla base del rifiuto della registrazione del marchio vi sono i suddetti motivi, il marchio non sarà pubblicato.1.28. La pubblicazione di un marchio comunitario equivale alla sua registrazione?
Un marchio è escluso dalla registrazione come marchio comunitario qualora sussista un impedimento relativo alla registrazione.
Il titolare di un diritto anteriore può depositare un'opposizione entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di MC.
Per diritto anteriore si intende:
La domanda di MC o il MC saranno rifiutati a motivo di un marchio anteriore,
Va rilevato che, ove esista un impedimento alla registrazione in una parte dell'Unione europea, il marchio comunitario non può essere registrato. Ad esempio, se esiste un marchio nazionale identico per gli stessi prodotti o servizi in uno solo degli Stati membri, il marchio comunitario non sarà registrato, dietro opposizione del titolare di detto marchio anteriore.
Tali motivi di opposizione costituiscono altresì motivi per ottenere una dichiarazione di nullità, che può essere richiesta successivamente alla registrazione del marchio comunitario.1.29. Qual è la procedura di registrazione di un MC?
La procedura di registrazione di un marchio comunitario consiste in un esame suddiviso in tre fasi:
La prima fase della procedura ha inizio con la ricezione della domanda da parte dell'UAMI, direttamente o tramite un ufficio centrale della proprietà industriale. Tale fase comprende le seguenti attività:
L'UAMI non esamina ex officio gli impedimenti relativi alla registrazione. Questi impedimenti possono essere sollevati solamente da terzi nell'ambito di un procedimento di opposizione o di un procedimento di nullità o di decadenza, dopo la registrazione del marchio comunitario.
La seconda fase della procedura consiste nella pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari, se l'esito dell'esame svolto dall'UAMI è stato positivo.
La terza fase della procedura è riservata ai terzi che intendano far valere i loro diritti anteriori nell'ambito di procedimenti di opposizione. È possibile presentare un'opposizione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della domanda di MC. Se l'esito del procedimento di opposizione è favorevole al richiedente, o se non viene proposta alcuna opposizione, il MC viene registrato.
Il procedimento di ricorso costituisce una fase particolare della procedura. I ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni Opposizione e della divisione Legale e di amministrazione dei marchi possono essere presentati durante le fasi della procedura summenzionate. Il ricorso dev'essere depositato entro due mesi dalla notifica della decisione. Una decisione che non pone fine a un procedimento nei riguardi di una delle parti può essere impugnata soltanto insieme alla decisione finale, a meno che per tale decisione non sia ammissibile un ricorso autonomo.
Sui ricorsi statuiscono le Commissioni di ricorso.